Art. 59.
(Modifiche ai procedimenti speciali).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono razionalizzare e omogeneizzare la disciplina delle controversie in materia di separazione e di divorzio e i giudizi ad essi collegati, i giudizi di scioglimento delle comunioni, i giudizi di interdizione e di inabilitazione, i giudizi per la dichiarazione di paternità e di maternità naturali, i giudizi aventi ad oggetto il risarcimento del danno cagionato nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, attraverso un procedimento che, nel rispetto del principio del contraddittorio, tenga conto dei peculiari interessi coinvolti, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) con riferimento alla separazione e al divorzio, prevedere una fase introduttiva, finalizzata al tentativo di conciliazione e alla emanazione di provvedimenti provvisori, modificabili e revocabili nel corso del processo;

          b) con riferimento ai giudizi di scioglimento delle comunioni, prevedere, in alternativa alla possibilità di chiedere la divisione attraverso un ordinario processo di cognizione, un procedimento speciale ispirato ai princìpi degli articoli 784 e seguenti del codice di procedura civile;

          c) con riferimento ai giudizi di interdizione e di inabilitazione, prevedere che nel corso del procedimento sia conservata all'interdicendo o all'inabilitando la capacità processuale piena, anche in relazione alle impugnazioni;

          d) con riferimento ai giudizi per la dichiarazione di paternità e di maternità naturali, prevedere un procedimento che garantisca l'autonoma tutela degli interessi del soggetto, della cui filiazione si tratta, nonché il diritto di difesa di quest'ultimo.

 

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